Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)

Whistleblowing: Segnalazione di presunti illeciti e irregolarità

 

L’istituto è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e da ultimo riformato a opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 così come l’art. 3 L. 179/2017, e raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Le disposizioni in esso previste hanno effetto, per i soggetti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi provveduto a predisporre “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. 24/2023.

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro.

 

piattaforma informatica disponibile al link https://senigalliaservizi.whistleblowing.it/ 


Riferimenti normativi


Legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

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